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Dogana e Arte: misteri svelati

LV News

Photo Credit: Keith Haring, “Tuttomondo”, 1989 Courtesy Artribune

“La dogana è un ente pubblico preposto al controllo dell’entrata e dell’uscita delle merci dal territorio di uno Stato. Tutte le merci sono state classificate in base alla categoria merceologica di appartenenza ed è stato assegnato ad ogni prodotto un codice, o voce doganale, che permette di individuare la tipologia della merce e di associare ad ogni voce doganale, anche in funzione dell’origine della merce, il relativo trattamento tariffario e se del caso applicare le misure di politica commerciale stabilite dalla UE per la relativa categoria merceologica”

Le operazioni commerciali con i Paesi extra-UE si distinguono in:

  • Esportazioni / importazioni Definitive
  • Esportazioni / importazioni Temporanee

Vediamole nel dettaglio:

1.ESPORTAZIONI / IMPORTAZIONI DEFINITIVE

    1.  Si parla di esportazione definitiva quando l’opera d’arte destinata a un compratore estero è già stata ceduta al compratore, dietro presentazione di una fattura di vendita e la vendita si conclude con la spedizione. In questo caso la dogana ha il compito di controllare che l’opera in questione sia in uno stato di libera circolazione. Nel caso dell’esportazione di opere d’arte si richiede il nulla osta della Sovrintendenza alle Belle Arti sotto forma di autocertificazione o attestato di libera circolazione. Con la collaborazione dello spedizioniere doganale, la dogana rilascia all’esportatore la cosiddetta Bolla doganale, cioè il documento che attesta la correttezza della spedizione.
    2. Quando invece si acquista un’opera da un paese estero e la si vuole importare in Italia, l’operazione doganale è chiamata importazione definitiva. Poiché le opere d’arte sono esenti da dazio e godono di un’imposta agevolata (10% anziché 22%), la dogana verificherà i documenti presentati e accerterà che si tratti di “opera d’arte”, in base ai relativi codici doganali. Incassato l’importo dell’imposta dovuta, la dogana emetterà la bolla di uscita e l’opera potrà essere libera di entrare finalmente in possesso del proprio acquirente.

Naturalmente esistono tabelle che identificano la tipologia dell’opera, diversificando tra dipinti, sculture, fotografie, litografie etc.

2.ESPORTAZIONI / IMPORTAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di mostre, fiere ed altri eventi limitati nel tempo, le opere d’arte possono entrare o uscire dal territorio utilizzando la procedura di temporanea esportazione o importazione.

Distinguiamo l’esportazione per Fiere e manifestazioni di scopo commerciale oppure per mostre.

    1. Nel caso di partecipazioni a fiere e altre manifestazioni commerciali all’estero, con attività di vendita si aprirà una temporanea esportazione (o un Carnet Ata) dichiarando alla dogana l’intenzione di vendere. Per le sole opere che verranno vendute e non rientreranno in Italia, la dogana chiederà il pagamento del 10% ed emetterà regolare bolla di esportazione (tramutazione in definitiva). Per le opere che rientreranno in Italia si chiuderà la temporanea esportazione e verranno rimesse in libera circolazione senza pagamento di IVA.
    2. Nel caso delle opere in uscita per mostra, semplificando, possiamo dire che si allegherà alla richiesta di esportazione il progetto della mostra, la scheda di prestito ed altri documenti (es: l’autorizzazione Ministeriale beni culturali) al fine di garantire che le opere esportate rientreranno sicuramente in territorio italiano. Al loro rientro infatti, dopo gli accertamenti del caso, saranno libere di essere riconsegnate alle proprie sedi museali, collezioni o fondazioni esonerando gli esportatori dal pagamento dell’IVA.

2.3. Il caso della TEMPORANEA IMPORTAZIONE è paragonabile a quanto sopra, ma se essa è richiesta per scopi privati (visioni, restauri, tentata vendita, enti privati che partecipano a fiere) la dogana richiede che l’importatore garantisca i diritti dovuti (il 10% del valore dichiarato); la garanzia può essere prestata in tre modi: versamento in contanti, assegno circolare o mediante una fidejussione (bancaria o assicurativa).

Se la Temporanea importazione verrà richiesta per mostre, sarà lo stesso Ministero dei Beni Culturali a farsi garante con lo Stato per la riesportazione.

In tutti questi casi raccogliere una documentazione quanto più completa ed esaustiva possibile, aiuta sicuramente un più scorrevole svolgimento delle formalità doganali.